Fare impresa

Visti deposito e poteri di firma, legalizzazione firma

AVVISO
16/11/2022 | Conflitto Federazione Russa/Ucraina
A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa e delle conseguenti restrizioni approvate a livello internazionale, così come il rilascio di certificati di origine prosegue per i tre Paesi coinvolti direttamente o indirettamente dal conflitto (Federazione Russa, Ucraina e Bielorussia), ma viene richiesto di allegare alle pratiche una dichiarazione da parte dell’impresa richiedente, che evidenzi che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni disposte dalla normativa dell'Unione Europea, ugualmente, nel caso di richiesta di un VISTO per un documento diretto verso i suddetti Paesi, dovrà essere allegata la DSAN scaricabile. Si suggerisce in ogni caso alle imprese di tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.

Approfondimenti alla pagina "Mercati"
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Molti paesi esteri richiedono spesso certificati, dichiarazioni, attestazioni e fatture con visti apposti dalle Camere di commercio, per assicurarsi che si tratti di documenti emessi da ditte realmente operanti ed iscritte alla Camera di commercio.
Le Camere di commercio della Comunità possono certificare solo ciò che sono in grado di accertare per competenza.

COSA FARE PER

Visto di deposito documenti
Qualora venga fatta alla Camera di Commercio una richiesta per l’attestazione di indicazioni d’ordine commerciale la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, la Camera di commercio si limiterà ad apporre un visto in calce al documento presentato, sempre che il documento sia emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, ONU, ecc,), indicando la menzione "visto per deposito". (Fonte: "Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di commercio" del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere).

Legalizzazione della firma del funzionario camerale
Consiste nell'autentica della firma del funzionario camerale apposta sul documento per l'estero. Tale legalizzazione viene effettuata da funzionari camerali autorizzati

Conformità di firma del titolare o legale rappresentante dell'impresa
Quando la richiesta di attestazione riguarda, invece, dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali. Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero. (Fonte: "Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di commercio" del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere).

L’Ufficio non appone il visto su:

  • dichiarazioni dell’impresa riguardante l’origine dei prodotti
  • procure
  • lettere di invito in Italia a favore di cittadini di Paesi terzi
  • dichiarazioni private (su rapporti di lavoro, mansioni presso un’azienda, contratti, …)
  • documenti recanti menzioni di esclusione o restrizione incompatibili con le Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali (discriminatorie, “black list”, …)
  • dichiarazioni di libera vendita (vengono emessi attestati di libera vendita direttamente dalla Camera di commercio o dal Ministero della Salute per prodotti elettromedicali, medicali e cosmetici)
  • qualsiasi dichiarazioni che non riguardi espressamente un’esportazione effettuata o da effettuarsi

COSA FARE PER

Il visto/poteri di firma deve essere richiesto esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Cert'O (» http://praticacdor.infocamere.it/ - link esterno).
Le istanze verranno esaminate in rigoroso ordine cronologico di arrivo, a termini di legge.
Si può consultare direttamente dal proprio pc l'iter della pratica ed il momento in cui viene evasa dalla Camera di commercio.

TEMPI

Il rilascio dei visti avviene in tempo reale.

COSTI

Costi
Tipologia Costi
Visto semplice
(Visti deposito documenti, dichiarazioni non esistenza consolati, visto di conformità)
euro 3,00
Visto con legalizzazione
(Visti deposito documenti, dichiarazioni non esistenza consolati, visto di conformità)
euro 6,00
Visto poteri di firma euro 3,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

  • Il pagamento delle pratiche avviene esclusivamente dal portale Cert’O, con il prepagato della propria utenza o con PagoPA (» vai alla pagina)

APPROFONDIMENTI

» Manuale utente piattaforma Cert'O (link esterno)
http://praticacdor.infocamere.it/

» Corso e-learning su come compilare la pratica (link esterno)
http://praticacdor.infocamere.it/

ALLEGATI

 

A CHI RIVOLGERSI

Servizi Certificativi per l’export, Nuova Impresa
(Certificazione per l'EXPORT)
Udine: 0432 273208 273281 (08:30-10:00) - commercioestero@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381253 381248 (08:30-10:00) - commercioestero@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
19/05/2023 - 12:45