Sanzioni REA
La legge impone di presentare entro termini tassativi al REA le informazioni relative allo stato di fatto e di diritto dell’impresa, tranne quelle che devono già essere comunicate per l’iscrizione o annotazione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali; a ritardi, omissioni o denunce non veritiere vengono applicate sanzioni amministrative in denaro.
Le denunce al Rea devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento da comunicare.
Possono essere sanzionati:
- i titolari di impresa individuale
- gli amministratori / liquidatori di società
- i legali rappresentanti di altri soggetti collettivi
- i legali rappresentanti di imprese estere che istituiscono un’unità locali in Italia
- gli amministratori di imprese estere con sede secondaria in Italia
COSA FARE PER
Le denunce al REA devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell'evento da comunica.
Prescrizione
Il diritto dell'Ufficio a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione si prescrivono nel termine di 5 anni dalla data di violazione.
NORMATIVA
- D.P.R. 07.12.1985 n. 581
- R.D. 20.09.1934, n. 2011
- L. 630/1981,
- D.M. 09.03.1982, art. 29, c.9
- D.L. 28.02.1983, n. 55 conv. in L. 26.04.1983, n. 131,
- L. 689/1981
- L. 340/2000
- D.Lgs. 213/1998
ALLEGATI
A CHI RIVOLGERSI
Registro Imprese
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane)
Udine: 0432 273267 - registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381710 - registro.imprese.pn@pnud.camcom.it
Conservatore dirigente responsabile: Cristiana Basso
Orario di apertura al pubblico
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