L'attivazione di misure protettive
La procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa ha natura riservata e stragiudiziale, finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio o compiere altre operazioni, come la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, per i quali è necessaria l’autorizzazione del Tribunale.
ATTIVAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE
In forza dell’art. 6 D.L. 118/2021 l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
Secondo quanto previsto dalle indicazioni operative fornite da Unioncamere in data 29/11/2021, l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all’accettazione dell’esperto sarà eseguita d’ufficio. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Dal giorno di pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.
È importante tener presente che l’imprenditore, con ricorso da presentare al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione a Registro imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, chiede conferma/modifica delle misure protettive stesse. Ai sensi dell’art 7 del D.L. 118/2021 “entro 30 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra) l’imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel Registro imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato".
Quest'ultimo adempimento pubblicitario viene richiesto dall’imprenditore mediante apposita pratica telematica.
ATTIVAZIONE SOSPENSIONE DI OBBLIGHI E DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO
In forza dell’art 8 del D.L. 118/2021, con l’istanza di nomina dell’esperto o con dichiarazione successivamente presentata mediante la piattaforma, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel Registro delle imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione.
A CHI RIVOLGERSI
Segreteria e Assistenza Giuridica
Udine: 0432 273224 - composizione.negoziata@pnud.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
» vai alla pagina
Seguici sui social!
» vai alla pagina
Iscriviti alle nostre newsletter!
» vai alla pagina
Resta aggiornato con gli RSS!
» vai alla pagina