L'attivazione di misure protettive
La procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa ha natura riservata finché il debitore non intenda beneficiare di misure protettive del patrimonio, o della sospensione degli obblighi o cause di scioglimento di cui all’art. 20 D.lgs 14/2019, o realizzare altre operazioni che comportino obblighi di pubblicità presso il Registro Imprese..
ATTIVAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE
In forza dell’art. 18 D.Lgs 14/2019 l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio.
L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e comporta che, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
Inoltre dal giorno di pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive.
Con ricorso da presentare al Tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione nel Registro imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore deve chiedere la conferma/modifica delle misure protettive stesse.
Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza (di cui sopra) l’imprenditore dovrà chiedere la pubblicazione nel Registro imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L’omesso o ritardato deposito del ricorso è causa d’inefficacia delle misure previste, e decorso inutilmente il termine, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal Registro delle imprese.
Quest'ultimo adempimento pubblicitario viene richiesto dall’imprenditore mediante apposita pratica telematica. mento pubblicitario viene richiesto dall’imprenditore mediante apposita pratica telematica.
ATTIVAZIONE SOSPENSIONE DI OBBLIGHI E DI CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 14/2019, con l’istanza di nomina dell’esperto o con dichiarazione successivamente presentata mediante la piattaforma, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel Registro delle imprese e gli effetti decorrono dalla pubblicazione.
A CHI RIVOLGERSI
Segreteria e Assistenza Giuridica
Udine: 0432 273224 - composizione.negoziata@pnud.camcom.it
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