Mercato

Conciliazione ordinaria

Per conciliazione si intende una procedura informale in cui un soggetto terzo neutrale, diverso dal giudice competente, facilita la comunicazione e la negoziazione tra le parti coinvolte in una controversia al fine di promuoverne la risoluzione consensuale tramite un accordo di natura privata.
Oltre alla mediaconciliazione, mediazione finalizzata alla conciliazione, la Camera di Commercio gestisce anche le seguenti tipologie di conciliazione:

  • la conciliazione  ordinaria (tra imprese e consumatori e tra imprese)
  • la conciliazione  in materia di servizi di telecomunicazioni (legge 31/07/1997, n. 249)
  • la conciliazione in materia di subfornitura (legge 18/06/1998, n. 192)

Il servizio è rivolto alle imprese ed ai consumatori che intendono risolvere controversie insorte nell'ambito di rapporti di natura commerciale.

Caratteristiche della conciliazione sono:

  • la volontarietà: la presenza agli incontri conciliativi è frutto di una valutazione in termini di convenienza e di opportunità dei protagonisti e non di imposizione
  • la riservatezza: nulla di quanto trattato in sede di conciliazione può essere divulgato all'esterno senza il consenso delle parti
  • l'informalità: la conciliazione si caratterizza per l'assoluta libertà delle forme di difesa, mirando a facilitare il dialogo sui concreti interessi
  • la concentrazione e l'oralità: la semplicità del procedimento consente di ridurre al massimo i tempi del confronto e privilegia la comunicazione diretta tra le parti
  • la non vincolatività: il conciliatore ha il compito di mediare fra gli interessi delle parti anche prospettando soluzioni alternative sulla base della propria esperienza professionale ma non può imporre le sue valutazioni

COSA FARE PER

La parte interessata compila il modulo di avvio della procedura.
È possibile anche utilizzare la carta libera purchè siano precisati gli stessi dati richiesti dal modulo.
Il deposito della domanda prevede il pagamento delle spese di avvio di conciliazione che il ricorrente provvederà a versare in contanti.

Le spese di avvio di conciliazione non sono dovute nei seguenti casi:

  • quando una delle parti della controversia è un consumatore
  • quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge
  • quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta

L'Ufficio si attiverà nei termini e nei modi previsti dal regolamento per verificare la disponibilità della controparte alla conciliazione, per nominare il conciliatore e per fissare la data dell'incontro.

ELENCO CONCILIATORI

La Camera di Commercio ha istituito un proprio elenco di conciliatori tra i quali individua quelli da nominare per ogni controversia. Sono soggetti che hanno seguito lo specifico percorso formativo, in conformità con gli standard nazionali fissati da Unioncamere, e che risultano in possesso delle conoscenze e degli strumenti necessari per rivestire il ruolo di conciliatore nei conflitti tra imprese e tra imprese e consumatori.

Il Segretario Generale della Camera di Commercio, con determinazione n. 443 del 4 maggio 2011, ha disposto di non procedere a partire dal 1° giugno 2011 a nuove iscrizioni nell'elenco dei conciliatori pur riservandosi di valutare successivamente la riapertura delle iscrizioni qualora se ne presentasse la necessità in relazione al numero delle conciliazioni.

NORMATIVA

  • Legge 580/1993 e sue s.m.i.
  • Delibera della Giunta Camerale n. 162 del 26.11.2004 tariffe della conciliazione
  • Delibera della Giunta Camerale n. 105 del 29.06.2010 regolamento di conciliazione

ALLEGATI

MODULISTICA

 

A CHI RIVOLGERSI

Conciliazione e arbitrato
Udine: 0432 273263 273824 - conciliazione@pnud.camcom.it
Responsabile: Rosa Mossenta
Responsabile dell'organismo di mediazione: Cristiana Basso
Pordenone: 0434 381258 - conciliazione@pnud.camcom.it

Orario di apertura al pubblico
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Data di Aggiornamento
26/08/2024 - 08:14