Mercato

Registro protesti

Per verificare l'esistenza o l'inesistenza di protesti a carico di un determinato nominativo (impresa, persona fisica, ecc.) su tutto il territorio nazionale si può accedere al Registro informatico dei Protesti tramite l'U.O.S. Regolazione del Mercato - Protesti della Camera di commercio.

Il costo per la ricerca di ogni nominativo, anche con esito negativo, è di:

  • 2,00 euro per il rilascio di visura;
  • 5,00 euro per il rilascio di certificato (oltre euro 16,00 di bollo virtuale)

CANCELLAZIONI

Le domande di cancellazione dei protesti, oltre che dalle banche e dagli Ufficiali Levatori, possono essere presentate solo da coloro a carico dei quali sono stati levati i protesti.
La legge 18 agosto 2000, n. 235 descrive le tipologie di cancellazione dei protesti.

TEMPI

L’Ufficio ha 20 giorni di tempo per esaminare le richieste di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti (art.4 comma 3 della Legge n.77/1995).
L’Ufficio Protesti assicura la cancellazione dei protesti non ancora pubblicati solo per le domande pervenute entro il giorno 2 di ogni mese.

A) Cancellazione di protesti per pagamento entro 12 mesi dalla data del protesto

Titoli cancellabili:

  • cambiali
  • tratte accettate (no assegni)

Per richiedere la cancellazione è necessario presentare all’ufficio la seguente documentazione:

  • domanda in bollo da euro 16,00 compilata e firmata in originale dalla persona protestata (modello A)
  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e dell’eventuale persona che la presenta all’ufficio
  • versamento di euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione
  • originali quietanzati delle cambiali o tratte protestate (la quietanza consiste nel timbro "pagato" e data di pagamento apposti dalla Banca o dall’Ufficiale levatore sul retro della cambiale oppure nella dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore con la data in cui è stato effettuato e fotocopia del documento d'identità del firmatario).
    Se il debitore non è in possesso del titolo protestato può costituire un deposito bancario vincolato; in tal caso deve allegare in originale la seguente documentazione:
    • dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto
    • dichiarazione rilasciata dalla banca di avvenuto deposito vincolato al portatore ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art.12 della legge 349/73) dalla quale risulti che è stato pagato l’importo delle cambiali e tratte protestate, delle spese di protesto e gli eventuali interessi o altri oneri dovuti

B) Cancellazione di protesti a seguito di riabilitazione

Titoli cancellabili:

  • assegni
  • cambiali e tratte accettate (pagate dopo 12 mesi dalla data del protesto)

Per richiedere la cancellazione del protesto è necessario prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale del luogo di residenza.
La riabilitazione si può ottenere solo se nell'ultimo anno solare non sono stati levati altri protesti a proprio carico.
Dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione, per richiedere la cancellazione è necessario presentare all’ufficio protesti la seguente documentazione:

  • domanda in bollo (da euro 16,00) compilata e firmata in originale dalla persona protestata (modello B)
  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e dell’eventuale persona che la presenta all’ufficio
  • versamento di euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione
  • decreto di riabilitazione in copia conforme concesso dal Tribunale

C) Cancellazione di protesti per illegittimità/erroneità della levata del protesto

Titoli cancellabili:

  • assegni,
  • cambiali e tratte accettate

Fondamentale è la dimostrazione di quanto affermato dal richiedente. Per richiedere la cancellazione è necessario presentare all’ufficio la seguente documentazione:

  • domanda in bollo (da euro 16,00) compilata e firmata in originale dalla persona protestata dove vanno dichiarati i motivi per i quali si ritiene illegittima o erronea la levata del protesto (modello C)
  • fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e dell’eventuale persona che la presenta all’ufficio
  • versamento di euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione
  • documentazione ritenuta idonea a provare l'illegittimità o erroneità della levata

Si precisa che la Camera di commercio delibera sulla domanda di cancellazione limitatamente alle sole ipotesi di illegittimità o erroneità formale e documentale della levata del protesto, non entrando nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto (es. truffe, controversie contrattuali, ecc.), che andranno eccepite innanzi alla giustizia ordinaria (al Giudice di Pace oppure al Tribunale per richiedere eventuale provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc per la sospensione della pubblicazione dei protesti).

ASSEGNI PROTESTATI

Il pagamento di un assegno emesso senza provvista, effettuato entro 60 giorni dalla data di esigibilità, evita l'applicazione delle sanzioni di legge (L. 386/90 e L. 205/99), ma non evita la pubblicazione del protesto, che può essere cancellato dal registro informatico, ai sensi della legge 235/00, esclusivamente con le modalità descritte ai punti B) e C).

COSTI

Costi documenti e certificati
Documenti Costi Tempi
Visure protesti cambiari euro 2,00 a vista
Certificato euro 5,00 (+bollo euro 16,00) a vista
Cancellazione euro 8,00 a vista

MODULISTICA

 

A CHI RIVOLGERSI

Regolazione del mercato
(Protesti)
Udine: 0432 273204 - protesti@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381247 - regolazione.mercato@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
21/09/2022 - 13:20