Mercato

Sanzioni - Regolazione del Mercato

L’U.O.S. Regolazione del Mercato – Sanzioni adotta ordinanze ingiuntive per il pagamento di sanzioni pecunarie, a seguito di violazioni commesse da soggetti ai quali siano stati contestati o notificati illeciti amministrativi.
Sono sanzionabili i soggetti che hanno compiuto infrazioni accertate in materia di:

  • violazioni delle norme concernenti l'iscrizione nel registro delle imprese
  • violazione delle norme che disciplinano l'iscrizione negli albi e ruoli degli esercenti attività ausiliarie e di intermediazione
  • violazione delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale (legge 122/92)
  • violazione delle norme sulla sicurezza degli impianti
  • altre violazioni la cui competenza alla Camera di commercio sia attribuita dalla legge

ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO

L'attività di accertamento spetta agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o agli organi addetti al controllo dell'osservanza delle specifiche disposizioni. Questa fase si conclude con l'adozione di un verbale di accertamento/contestazione che deve essere notificato entro 90 gg. ai soggetti residenti in Italia ed entro 360 gg. ai soggetti residenti all'estero.

PROCEDURA E TEMPI

Il trasgressore ha due possibilità:

  1. può pagare a titolo di oblazione entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento la somma di denaro indicata nel verbale di contestazione e determinata dall'organo accertatore.
    Quest'ultimo è vincolato a comminare tale sanzione nella misura di un terzo del massimo o del doppio del minimo della pena editale a seconda della maggior convenienza per il sanzionato (oltre alle spese del procedimento).
    In tal caso, il procedimento sanzionatorio si estingue automaticamente.
  2. può presentare memorie difensive entro 30 gg. dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento all’U.O.S. Regolazione del Mercato – Sanzioni presso la Camera di commercio.
    Nelle memorie difensive, redatte in carta semplice, il sanzionato esporrà i rilievi sotto il profilo della legittimità e/o del merito e potrà chiedere di essere personalmente ascoltato per far valere le proprie ragioni. Dopo aver presentato lo scritto difensivo, il trasgressore può comunque decidere di effettuare il pagamento oblatorio ma in tal caso lo scritto difensivo non viene più esaminato.

FASE SANZIONATORIA

In mancanza del pagamento liberatorio, l'organo accertatore trasmette all'U.O.S. Regolazione del Mercato – Sanzioni il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. L'ufficio esaminata la posizione del soggetto interessato, al termine dell'istruttoria potrà adottare i seguenti provvedimenti:

  1. ordinanza di archiviazione se l'Ufficio ritiene non fondati, sotto il profilo della legittimità o del merito, i presupposti che hanno originato il verbale
  2. ordinanza - ingiunzione se l'Ufficio ritiene che il destinatario del verbale di accertamento sia effettivamente responsabile dell'illecito amministrativo contestatogli. Quando la legge configura un medesimo obbligo in capo a più persone, tutti gli obbligati, di regola, sono responsabili della violazione contestata. In tale caso, quindi, ogni amministratore soggiace alla sanzione amministrativa. La società invece è responsabile in solido con i legali rappresentanti di essa, ai sensi dell’art.6 della legge 689/81, in altre parole, è tenuta a pagare in via alternativa le sanzioni che gli amministratori non pagano.
  3. ordinanza ingiunzione - confisca se la legge prevede, oltre alla sanzione principale, anche la sanzione accessoria di confisca. (Es: legge 122/92 autoriparatori)

NOTIFICA DELLA ORDINANZA - INGIUNZIONE

A seguito della notifica dell’ordinanza ingiuntiva l’interessato può:

  1. chiedere, entro 30 giorni dalla notifica, la rateizzazione del pagamento in caso di situazione di disagio economico debitamente documentato
  2. pagare in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla di notifica (è opportuno che il trasgressore presenti all'Ufficio la ricevuta di avvenuto pagamento, al fine di rendere più agevole e tempestiva la chiusura del procedimento)
  3. non pagare e opporsi, presentando ricorso avverso l'ordinanza ingiuntiva entro 30 giorni dalla data di notifica.

Il ricorso deve essere indirizzato al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione
In caso di mancato pagamento l'U.O.S. Regolazione del Mercato – Sanzioni provvederà all'esecuzione forzata con l'iscrizione della posizione a ruolo. La cartella esattoriale recherà una maggiorazione alla sanzione pecuniaria del 10% per semestre compiuto di ritardo, più l'interesse maturato per le frazioni di semestre.
Contro la stessa è ammessa opposizione davanti al giudice del luogo in cui é commessa la violazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 150/2011 ovvero a norma degli articoli 615 e 617 c.p.c.

 

A CHI RIVOLGERSI

Regolazione del mercato
(Sanzioni)
Udine: 0432 273204 - regolazione.mercato@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381247 - regolazione.mercato@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
25/05/2023 - 09:23