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Diritto annuale 2017

 

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PAGAMENTO ANNUALE DEL DIRITTO FISSO CAMERALE

È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2016 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2016 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2017
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2016 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2017
  • le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2016
  • le start up innovative e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179).

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2017: la modifica apportata all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha fissato al 30 giugno tale termine, trova applicazione anche per il diritto annuale 2017.

COSA FARE PER

Diritto annuale 2017

Il diritto annuale dovuto per il 2017 viene determinato considerando il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato in data 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 13/06/2017,che ha attuato quanto previsto dall'art.18, comma 10, della Legge 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016.

Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l’anno 2017 tengono conto altresì, della quota destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall’art.28, comma 1, del decreto legge 24.06.2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11.08.2014, n.114.

L’importo del diritto dovuto tiene conto, pertanto, del taglio del diritto annuale operato dal DL 90/2014, convertito in Legge 114/2014 (per il 2017 il taglio è pari al 50% del diritto dovuto nel 2014) e dell'aumento del 20% destinato al finanziamento di progetti strategici approvato con il sopra richiamato decreto.

Di conseguenza le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2017 sono le stesse degli anni 2016.

Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto

Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/società Costi sede Costi u.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)
euro 120,00 euro 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese euro   53,00 euro 11,00
Società semplici agricole euro   60,00 euro 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero --- euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro 18,00 ---

Si precisa che il Ministero ha confermato il criterio attualmente in vigore per l'arrotondamento degli importi: l'arrotondamento all'euro va applicato sull'IMPORTO COMPLESSIVO dovuto dall'impresa. Infatti nel caso di iscrizione simultanea in sez.speciale di impresa individuale e una unità locale, l'importo dovuto sarà pari a euro 52,80 sede + 10,56 unità locale = 63,36 euro totale dovuto arrotondato a 63,00 euro.

Le imprese che prima dell'entrata in vigore del Decreto 22.05.17 hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2017, tenendo conto solo della riduzione del 50% potranno effettuare il conguaglio della quota destinata al finanziamento dei progetti strategici entro il termine di cui all'art.17 comma 3, lettera b) del DPR 7.12.2001 n.435 e cioè entro il 30 novembre 2017.

Dal 1°dicembre 2017 si può regolarizzare l'incompleto versamento con ravvedimento operoso entro il 20 luglio 2018.

IMPRESE GIÀ ISCRITTE

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

SEZIONE: contribuente
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: Indicare il codice fiscale dell'impresa, i dati anagrafici e di domicilio fiscale

SEZIONE: IMU ed altri tributi locali
MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
codice ente: la sigla della provincia per cui si fa il versamento
codice tributo: 3850
rateazione: non compilare
anno di riferimento: 2017
importo a debito: importo dovuto

Sulla base della normativa sopra citata, si ribadisce che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2017 sono le stesse dell’anno 2016 e anche la riduzione da applicare agli importi complessivi determinati sulla base del fatturato è la medesima del 2016, pari 40%.

Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE
Tipologia d'impresa/società Costi
Imprese individuali euro 53,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro 18,00
Società semplici agricole euro 60,00
Società semplici NON agricole euro 120,00
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) euro 120,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

ATTENZIONE
Un’impresa individuale che ha una o più unità locali deve utilizzare per il calcolo del diritto dovuto gli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ciascuna unità locale, effettuando l’arrotondamento solo sul totale risultante. Esempio: nel caso in cui l’impresa individuale ha la sede e una sola unità locale l’importo dovuto è pari al euro 52,80 + 10,56 = 63,36, che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari a euro 63,00.

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA

  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 120,00 euro per la sede legale, e un diritto di 24,00 euro per ciascuna unità locale. Gli importi sono già ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2016 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2017.

ATTENZIONE
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata - e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 30.03.2009 (si veda la sezione » "Norme e modelli")

Aliquote in base al fatturato
fatturato aliquote
da euro a euro
0,00 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 -- 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro)

UNITÀ LOCALI

  • le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale - importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2017 e il cod.tributo 3850
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 66,00 (importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata).

Come già indicato per le imprese di nuova iscrizione, anche le imprese già iscritte all’01/01, che prima dell'entrata in vigore del Decreto 22.05.17 hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2017, tenendo conto solo della riduzione del 50% potranno effettuare il conguaglio della quota destinata al finanziamento dei progetti strategici entro il termine di cui all'art.17 comma 3, lettera b) del DPR 7.12.2001 n.435 e cioè entro il 30 novembre 2017 (per le imprese con bilancio coincidente con l’anno solare).

Dal 1°dicembre 2017 si può regolarizzare l'incompleto versamento con ravvedimento operoso entro il 20 luglio 2018.

ARROTONDAMENTI

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale sopra indicata e successiva nota del 29.12.2014 prot.0227775, entrambe disponibili nella sezione » "Norme e modelli"

 

A CHI RIVOLGERSI

Diritto annuale
Udine: 0432 273215 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381707 - dirittoannuale@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
04/01/2024 - 11:27