Diritto annuale 2016
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PAGAMENTO ANNUALE DEL DIRITTO FISSO CAMERALE
È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:
- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2015 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2016
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2015 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2016
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2015
- le start up innovative e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179).
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.
Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.
AVVISO: Versamento diritto annuale 2016, proroga dei termini per i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore
21/06/2016 | Il DPCM 15/06/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 16/06/2016 e, come anticipato con precedente avviso, proroga dal 16 giugno al 6 luglio il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico e Irap 2016 per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.Il versamento potrà essere effettuato anche dal 7 luglio 2016 al 22 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Pertanto anche il versamento del diritto annuale, per le imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e come sopra indicato, ha come nuova scadenza il 6 luglio 2016.
COSA FARE PER
Diritto annuale 2016
L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari stabilisce che "Nelle more del riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’art.18 della legge 29 dicembre 1993 n.580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40% e a decorrere dall’anno 2017, del 50%".
Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto
Tipologia d'impresa/società | Costi sede | Costi u.l. |
---|---|---|
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati) |
euro 120,00 | euro 24,00 |
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese | euro 53,00 | euro 11,00 |
Società semplici agricole | euro 60,00 | euro 12,00 |
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero | --- | euro 66,00 |
Soggetti iscritti al REA | euro 18,00 | --- |
Si precisa che il Ministero ha confermato il criterio attualmente in vigore per l'arrotondamento degli importi: l'arrotondamento all'euro va applicato sull'IMPORTO COMPLESSIVO dovuto dall'impresa. Infatti nel caso di iscrizione simultanea in sez.speciale di impresa individuale e una unità locale, l'importo dovuto sarà pari a euro 52,80 sede + 10,56 unità locale = 63,36 euro totale dovuto arrotondato a 63,00 euro.
IMPRESE GIÀ ISCRITTE
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2016, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24
SEZIONE: contribuente
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: Indicare il codice fiscale dell'impresa, i dati anagrafici e di domicilio fiscale
SEZIONE: IMU ed altri tributi locali
MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
codice ente: la sigla della provincia per cui si fa il versamento
codice tributo: 3850
rateazione: non compilare
anno di riferimento: 2016
importo a debito: importo dovuto
SEZIONE SPECIALE
Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto
Tipologia d'impresa/società | Costi |
---|---|
Imprese individuali | euro 53,00 |
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero | euro 66,00 |
Soggetti iscritti al REA | euro 18,00 |
Società semplici agricole | euro 60,00 |
Società semplici NON agricole | euro 120,00 |
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) | euro 120,00 |
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale
ATTENZIONE
Un’impresa individuale che ha una o più unità locali deve utilizzare per il calcolo del diritto dovuto gli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ciascuna unità locale, effettuando l’arrotondamento solo sul totale risultante. Esempio: nel caso in cui l’impresa individuale ha la sede e una sola unità locale l’importo dovuto è pari al euro 52,80 + 10,56 = 63,36, che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari a euro 63,00.
IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA
- imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 120,00 euro per la sede legale, e un diritto di 24,00 euro per ciascuna unità locale. Gli importi sono già ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata.
- tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.
Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2015 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2016.
ATTENZIONE
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata - e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 30.03.2009 (si veda la sezione » "Norme e modelli")
fatturato | aliquote | |
---|---|---|
da euro | a euro | |
0,00 | 100.000,00 | euro 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 | 250.000,00 | 0,015% |
oltre 250.000,00 | 500.000,00 | 0,013% |
oltre 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,010% |
oltre 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,009% |
oltre 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,005% |
oltre 35.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,003% |
oltre 50.000.000,00 | -- | 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro) |
UNITÀ LOCALI
- le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale - importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2016 e il cod.tributo 3850
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 66,00 (importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata).
ARROTONDAMENTI
Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)
Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale sopra indicata e successiva nota del 29.12.2014 prot.0227775, entrambe disponibili nella sezione » "Norme e modelli"
A CHI RIVOLGERSI
Diritto annuale
Udine: 0432 273215 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381707 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
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