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Diritto annuale 2024

 

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AVVISO
07/08/2024 | Ulteriore proroga termini per il versamento del diritto annuale 2024 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 2024 il D.Lgs. n. 108 di pari data, che contiene disposizioni correttive ed integrative della riforma fiscale.
Per quanto concerne il versamento del diritto annuale, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, forfettari e contribuenti minimi è confermata la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

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17/06/2024 | Proroga termini per il versamento del diritto annuale 2024 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) compresi quelli aderenti al regime forfettario.
L’art.37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha disposto la proroga al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini di versamento delle imposte (imposte sui redditi, Irap e Iva) che scadono al 30 giugno 2024, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarino ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale cui al medesimo D.Lgs.n.13/2024.
Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, a quelli che applicano il regime forfettario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 0033353 del 13.06.2024, ha confermato che la proroga si applica anche al versamento del DIRITTO ANNUALE, pertanto i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA, hanno come nuova scadenza il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
Per le imprese che NON rientrano nelle casistiche sopra menzionate la scadenza del 1° luglio (cadendo il 30 giugno di domenica) viene confermata, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

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PAGAMENTO ANNUALE DEL DIRITTO FISSO CAMERALE

È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2023 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2024
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2023 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2024
  • le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2023
  • le start up innovative e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179).

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2024: la modifica apportata all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha fissato al 30 giugno tale termine, trova applicazione anche per il diritto annuale 2024.

COSA FARE PER

Diritto annuale 2024
Il diritto annuale dovuto per il 2024 viene determinato considerando il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy firmato in data 23/02/2023 ed entrato in vigore in data 17/04/2023 che ha attuato quanto previsto dall'art.18, comma 10, della Legge 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016. Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l’anno 2023 tengono conto della maggiorazione destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall’art.28, comma 1, del decreto legge 24/06/2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11/08/2014, n.114.
Di conseguenza le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2024 sono le stesse degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ,2021, 2022, 2023.

Si riportano già arrotondate, le misure fisse del diritto annuale da applicare alle imprese di nuova iscrizione dal 1°gennaio 2024, si riporta la seguente tabella riepilogativa (con gli importi già arrotondati)

Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/società Costi sede Costi u.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)
euro 120,00 euro 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese euro   53,00 euro 11,00
Società semplici agricole euro   60,00 euro 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero --- euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro   18,00 ---

Si precisa che il Ministero ha confermato il criterio attualmente in vigore per l’arrotondamento degli importi: l’arrotondamento all’euro va applicato sull’IMPORTO COMPLESSIVO dovuto dall’impresa.
Infatti in caso di iscrizione simultanea in sez.speciale di impresa individuale e una unità locale, l’importo dovuto sarà pari a euro 52,80 sede + euro 10,56 unità locale = 63,36 euro totale dovuto, arrotondato a 63,00 euro.

IMPRESE GIÀ ISCRITTE

Il pagamento deve essere effettuato entro il 1° luglio 2024, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione:

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

SEZIONE: contribuente
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: Indicare il codice fiscale dell'impresa, i dati anagrafici e di domicilio fiscale

SEZIONE: IMU ed altri tributi locali
MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
codice ente: UD
codice tributo: 3850
rateazione: non compilare
anno di riferimento: 2024
importo a debito: importo dovuto

Nota Bene: Si informa che dall’8 ottobre 2018 le Cciaa di Pordenone e Udine si sono unificate nell’unica Cciaa di Pordenone-Udine, che ha sede legale a Udine; si invita pertanto ad utilizzare UD sia per i versamenti dovuti da parte delle imprese con sede legale nell'ambito territoriale di Udine che per quelli dovuti da parte delle imprese con sede legale nell'ambito territoriale di Pordenone.

Saranno comunque considerati regolari i versamenti effettuati dalle imprese (sede e ul) ubicate nell’ambito territoriale di Pordenone con l’indicazione del cod. ente PN, ai sensi della nota del Ministero Sviluppo Economico prot.0154135 del 31 maggio 2016.

Sulla base della normativa sopra citata, si ribadisce che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2024 sono le stesse dell’anno 2023 e anche la riduzione da applicare agli importi complessivi determinati sulla base del fatturato è la medesima del 2023, pari al 40%.

Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE
Tipologia d'impresa/società Costi
Imprese individuali euro 53,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro 18,00
Società semplici agricole euro 60,00
Società semplici NON agricole euro 120,00
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) euro 120,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

ATTENZIONE
Un’impresa individuale che ha una o più unità locali deve utilizzare per il calcolo del diritto dovuto gli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ciascuna unità locale, effettuando l’arrotondamento solo sul totale risultante. Esempio: nel caso in cui l’impresa individuale ha la sede e una sola unità locale l’importo dovuto è pari al euro 52,80 + 10,56 = 63,36, che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari a euro 63,00.

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA

  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 120,00 euro per la sede legale, e un diritto di 24,00 euro per ciascuna unità locale. Gli importi sono già ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2023 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2024.

ATTENZIONE
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata - e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 30.03.2009 (si veda la sezione » "Norme e modelli")

Aliquote in base al fatturato
fatturato aliquote
da euro a euro
0,00 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 -- 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro)

UNITÀ LOCALI

  • le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale - importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2024 e il cod.tributo 3850
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 66,00 (importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata).

ARROTONDAMENTI

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale sopra indicata e successiva nota del 29/12/2014 prot.0227775, entrambe disponibili nella sezione » "Norme e modelli"

 

A CHI RIVOLGERSI

Diritto annuale
Udine: 0432 273215 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381707 - dirittoannuale@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
08/08/2024 - 11:54