Registro protesti
NORMATIVA
- Legge77 del 12 febbraio 1955
- Legge 349 del 12 giugno 1973
- DPR 290 del 03 giugno 1975
- Legge 108 del 7 marzo 1996
- Legge 235 del 18 agosto 2000
- Decreto del MISE 316 del 09 08 2000
- Legge 273 del 2002 art. 45
- D.L. 1/2012 art. 12
- Decreto del MISE del 14 11 2018
- Circolare 3720/C del 15.5.2019 prot 112958
Nel Registro Informatico dei Protesti le Camere di Commercio provvedono a dare pubblicità ai protesti levati per mancato pagamento di cambiali, tratte accettate ed assegni, sulla base degli elenchi trasmessi mensilmente dai Pubblici Ufficiali abilitati.
Può essere protestata sia la persona fisica che l'impresa, individuale o società (di persone o di capitali).
Nel Registro ciascun protesto contiene le seguenti informazioni:
- data e luogo in cui lo stesso è stato levato;
- nominativo/ragione sociale e domicilio/sede del soggetto protestato;
- natura, importo e scadenza del titolo.
Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione oppure fino alla cancellazione su istanza di parte.
La Camera di Commercio di Pordenone-Udine cura la tenuta del Registro Informatico dei protesti nell'ambito del territorio provinciale di propria competenza comprendente le province di Pordenone e Udine.
ASSEGNI PROTESTATI
Il pagamento di un assegno emesso senza provvista, effettuato entro 60 giorni dalla data di esigibilità, evita l'applicazione delle sanzioni di legge (L. 386/90 e L. 205/99), ma non evita la pubblicazione del protesto, che può essere cancellato dal registro informatico, ai sensi della legge 235/00, esclusivamente con le modalità descritte ai punti b) e c).
A CHI RIVOLGERSI
Regolazione del mercato
(Protesti)
0432 273314 - protesti.ud@pnud.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
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