Domande di cancellazione
Le domande di cancellazione dei protesti, oltre che dalle banche e dagli Ufficiali Levatori, possono essere presentate solo da coloro a carico dei quali sono stati levati i protesti.
La cancellazione può essere chiesta:
- per avvenuto pagamento della cambiale o del vaglia cambiario entro 12 mesi dalla data di levata del protesto;
- per avvenuta riabilitazione con decreto del Tribunale (o, dal 01/03/2023, anche con atto notarile) nel caso di cambiali pagate dopo i 12 mesi dalla data di levata del protesto o nel caso di protesti relativi ad assegni purché sia trascorso un anno senza subire altri protesti;
- per illegittima o erronea levata del protesto su assegni o titoli cambiari.
- CANCELLAZIONE DI PROTESTI PER PAGAMENTO ENTRO 12 MESI DALLA DATA DEL PROTESTO
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1. Titoli cancellabili:
- cambiali
- tratte accettate (no assegni)
2. Documentazione da produrre
- Domanda in bollo da euro 16,00 compilata e firmata in originale dalla persona protestata (modello A);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e dell’eventuale persona che la presenta all’ufficio versamento di euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione;
- originali quietanzati delle cambiali o tratte protestate, completi di atto di protesto. La quietanza consiste nel timbro "pagato" e data di pagamento apposti dalla Banca o dall’Ufficiale levatore sul retro della cambiale oppure nella dichiarazione di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore con la data in cui è stato effettuato e fotocopia del documento d'identità del firmatario).
Se il debitore non è in possesso del titolo protestato può costituire un deposito bancario vincolato; in tal caso deve allegare in originale la seguente documentazione:- dichiarazione di avvenuto protesto rilasciata dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto;
- dichiarazione originale di attestazione rilasciata dalla Banca dell’avvenuta costituzione del deposito vincolato al portatore del titolo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell’art. 12 della legge 349/73) dalla quale risulti che è stato pagato l’importo della cambiale o tratta accettata protestata, le spese di protesto ed eventuali interessi o altri oneri dovuti di cui il debitore protestato sia a conoscenza. Ogni dichiarazione si deve riferire a un solo titolo. Il debitore deve informare il creditore interessato a quale Banca ritrasmettere il titolo per ottenerne il pagamento.
- CANCELLAZIONE DI PROTESTI A SEGUITO DI RIABILITAZIONE
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Per richiedere la cancellazione del protesto è necessario prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale del luogo di residenza.
La riabilitazione si può ottenere solo se nell'ultimo anno solare non sono stati levati altri protesti a proprio carico.1. Titoli cancellabili:
- cambiali
- tratte accettate (no assegni)
2. Documentazione da produrre
Dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione, per richiedere la cancellazione è necessario presentare all’ufficio protesti:
- Domanda in bollo (da euro 16,00) compilata e firmata in originale dalla persona protestata (modello B);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e dell’eventuale persona che la presenta all’ufficio;
- Versamento di euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione;
- Decreto di riabilitazione in copia conforme concesso dal Tribunale
La domanda di cancellazione protesti, a seguito del decreto di riabilitazione, può essere presentata anche con la nuova procedura online accedendo alla piattaforma » ServiziOline (link esterno) da:
- Il soggetto protestato;
- Il legale rappresentante in caso di società;
- Il delegato del soggetto protestato. Per delegato si intende l’avvocato che, su incarico del soggetto protestato, ha seguito il procedimento della riabilitazione e che dovrà inviare l'istanza presentata in Tribunale e il decreto di riabilitazione con attestazione di conformità (firmata digitalmente), ai sensi del D.L. 179/2012 e successive modifiche.
Al portale si accede utilizzando SPID-CIE-CNS.
L’istanza può essere presentata solo se il richiedente è in possesso del decreto di riabilitazione del Tribunale o dell’Atto di riabilitazione del notaio.
Come per la presentazione della domanda su supporto cartaceo verrà richiesto il pagamento di 16 euro per l'imposta di bollo a cui si aggiungono 8 euro di diritti di segreteria per ogni titolo protestato inserito nella richiesta.
La presentazione della domanda di cancellazione mediante la piattaforma ServiziOnline è accettata dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine solo per le domande di cancellazione a seguito di decreto di riabilitazione. - CANCELLAZIONE DI PROTESTI PER ILLEGITTIMITÀ/ERRONEITÀ DELLA LEVATA DEL PROTESTO
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1. Titoli cancellabili:
- assegni
- cambiali
- tratte accettate
2. Documentazione da produrre
Fondamentale è la dimostrazione di quanto affermato dal richiedente. Per richiedere la cancellazione è necessario presentare all’ufficio la seguente documentazione:
- Domanda in bollo (da euro 16,00) compilata e firmata in originale dalla persona protestata dove vanno dichiarati i motivi per i quali si ritiene illegittima o erronea la levata del protesto (modello C);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi firma la domanda e dell’eventuale persona che la presenta all’ufficio;
- Versamento di euro 8,00 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione;
- Documentazione ritenuta idonea a provare l'illegittimità o erroneità della levata.
La Camera di commercio delibera sulla domanda di cancellazione limitatamente alle sole ipotesi di illegittimità o erroneità formale e documentale della levata del protesto, non entrando nel merito di problematiche che sono all'origine del protesto (es. truffe, controversie contrattuali, ecc.), che andranno eccepite innanzi alla giustizia ordinaria (al Giudice di Pace oppure al Tribunale per richiedere eventuale provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc per la sospensione della pubblicazione dei protesti).
TEMPI
L’ufficio protesti ha fino a 20 giorni di tempo per esaminare le domande di cancellazione presentate e adottare il relativo provvedimento (art. 4 c. 3 della legge 77/1955).
L’Ufficio Protesti assicura la cancellazione dei protesti non ancora pubblicati solo per le domande pervenute entro il giorno 5 di ogni mese.
COSTI
| Documenti | Costi | Tempi |
|---|---|---|
| Visure protesti cambiari (allo sportello) | euro 2,00 | a vista |
| Visure protesti cambiari (via mail) | euro 2,00 | dopo pagamento su PAGOPA |
| Certificato | euro 5,00 (+bollo virtuale euro 16,00 allo sportello) | a vista |
| Cancellazione | euro 8,00 | entro 20 gg. dalla presentazione della domanda |
MODULISTICA
- Modello A - cancellazione per pagamento cambiali entro dodici mesi
- Allegato Modello A
- Modello B - cancellazione a seguito di riabilitazione
- Modello C - cancellazione per illegittimità o erroneità del protesto
- Modello D - richiesta di annotazione
A CHI RIVOLGERSI
Regolazione del mercato
(Protesti)
0432 273314 - protesti.ud@pnud.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
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