Fare impresa

Ravvedimento operoso

Le imprese che non sono in regola con il versamento del diritto annuale possono regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento operoso.
Si tratta della possibilità offerta al contribuente di regolarizzare le violazioni commesse (in questo caso mancati o incompleti versamenti del tributo), usufruendo di una congrua riduzione delle sanzioni.

Per poter usufruire di questa possibilità è però necessario che

  1. la regolarizzazione sia spontanea, avvenga cioè prima del provvedimento di accertamento della violazione da parte dell'ente creditore
  2. l'assolvimento del debito avvenga per intero e contestualmente al versamento di:
    • tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore)
    • sanzione ridotta
    • interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera

Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è entro un anno dalla violazione.

COSA FARE PER

Misura della sanzione
Nei casi di violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011 si applicano gli artt. 20 e 22 della Legge 220 del 13/12/2010 che fissano la misura della sanzione in caso di ravvedimento operoso in:

  • 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla commissione della violazione; la sanzione è pari al 3% dell'importo dovuto (pari ad 1/10 del 30% che è la misura minima)
  • 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito entro 1 anno dalla commissione della violazione; la sanzione è pari al 3,75% dell'importo dovuto (pari a 1/8 del 30% che è la misura minima).

Gli interessi moratori devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso di interesse legale annuo con maturazione giornaliera (dal giorno della commissione della violazione al giorno di regolarizzazione):

  • a decorrere dall'1/01/2010 il tasso legale è pari all'1,0% annuo (D.M. Economia del 4/12/2009)
  • a decorrere dall'1/01/2011 il tasso legale è pari all'1,5% annuo (D.M. Economia del 7/12/2010)
  • a decorrere dall'1/01/2012 il tasso legale è pari al 2,5% annuo (D.M. Economia e Finanze del 12/12/2011)
  • a decorrere dall'1/01/2014 il tasso legale è pari al 1,0% annuo (D.M. Economia e Finanze del 12/12/2013)
  • a decorrere dall'1/01/2015 il tasso legale è pari al 0,5% annuo (D.M. Economia e Finanze del 11/12/2014)
  • a decorrere dall'1/01/2016 il tasso legale è pari al 0,2% annuo (D.M. Economia e Finanze del 11/12/2015)
  • a decorrere dall’1/01/2017 il tasso legale è pari al 0,1% annuo (D.M. Economia e Finanze del 07/12/2016)
  • a decorrere dall’1/01/2018 il tasso legale è pari al 0,3% annuo (D.M. Economia e Finanze del 13/12/2017)
  • a decorrere dall’1/01/2019 il tasso legale è pari al 0,8% annuo (D.M. Economia e Finanze del 12/12/2018)
  • a decorrere dall’1/01/2020 il tasso legale è pari al 0,05% annuo (D.M. Economia e Finanze del 12/12/2019)
  • a decorrere dall’1/01/2021 il tasso legale è pari al 0,01% annuo (D.M. Economia e Finanze del 11/12/2020)
  • a decorrere dall’1/01/2022 il tasso legale è pari al'1,25% annuo (D.M. Economia e Finanze del 13/12/2021)
  • a decorrere dall’1/01/2023 il tasso legale è pari al 5,00% annuo (D.M. Economia e Finanze del 13/12/2022)
  • a decorrere dall’1/01/2024 il tasso legale è pari al 2,50% annuo (D.M. Economia e Finanze del 29/11/2023)

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento del diritto annuale, della sanzione e dei relativi interessi deve avvenire a mezzo modello F24, compilando la sezione "Imu ed altri tributi locali":

  • codice ente/codice comune:
    UD
    Nota Bene: Si informa che dall’8 ottobre 2018 le CCIAA di Pordenone e Udine si sono unificate nell’unica CCIAA di Pordenone-Udine, che ha sede legale a Udine; si invita pertanto ad utilizzare UD sia per i versamenti dovuti da parte delle imprese con sede legale nell'ambito territoriale di Udine che per quelli dovuti da parte delle imprese con sede legale nell'ambito territoriale di Pordenone
  • codici tributo:
    3850 per il diritto annuale
    3851 per gli interessi
    3852 per le sanzioni
  • anno di riferimento:
    l'anno per il quale si intende effettuare la regolarizzazione
  • importo a debito versato:
    gli importi dovuti

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • D.Lgs 472/97, art.13
  • Circ. n.3567/c del 16.10.2003 (Ministero delle Attività Produttive).

 

A CHI RIVOLGERSI

Diritto annuale
Udine: 0432 273215 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381707 - dirittoannuale@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
04/01/2024 - 11:28