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Diritto annuale 2023

 

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AVVISO
18/07/2023 | Proroga termini per il versamento del diritto annuale 2023 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) compresi quelli aderenti al regime forfetario

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17/04/2023 | Incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025
Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy del 23/02/2023, entrato in vigore il 17/04/2023 è stato autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale del 20% anche per il triennio 2023-2025.
Le imprese pertanto sono tenute al versamento del diritto annuale secondo i medesimi importi previsti per il triennio 2020-2022 (che comprendevano già la maggiorazione del 20%).
Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza la maggiorazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto senza interessi e sanzioni entro il 30 novembre 2023.

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PAGAMENTO ANNUALE DEL DIRITTO FISSO CAMERALE

È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2022 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023
  • le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2022
  • le start up innovative e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179).

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2023: la modifica apportata all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha fissato al 30 giugno tale termine, trova applicazione anche per il diritto annuale 2023.

COSA FARE PER

Diritto annuale 2023
Il diritto annuale dovuto per il 2023 viene determinato considerando il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy firmato in data 23/02/2023 ed entrato in vigore in data 17/04/2023 che ha attuato quanto previsto dall'art.18, comma 10, della Legge 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016. Per effetto di tale decreto le modalità di determinazione del diritto annuale per l’anno 2023 tengono conto della maggiorazione destinata al finanziamento di progetti strategici, da applicare alle misure previste dall’art.28, comma 1, del decreto legge 24/06/2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11/08/2014, n.114.
Di conseguenza le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2023 sono le stesse degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ,2021, 2022.

Si riportano già arrotondate, le misure fisse del diritto annuale da applicare alle imprese di nuova iscrizione dal 1°gennaio 2023, si riporta la seguente tabella riepilogativa (con gli importi già arrotondati)

Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/società Costi sede Costi u.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)
euro 120,00 euro 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese euro   53,00 euro 11,00
Società semplici agricole euro   60,00 euro 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero --- euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro   18,00 ---

Si precisa che il Ministero ha confermato il criterio attualmente in vigore per l’arrotondamento degli importi: l’arrotondamento all’euro va applicato sull’IMPORTO COMPLESSIVO dovuto dall’impresa.
Infatti in caso di iscrizione simultanea in sez.speciale di impresa individuale e una unità locale, l’importo dovuto sarà pari a euro 52,80 sede + euro 10,56 unità locale = 63,36 euro totale dovuto, arrotondato a 63,00 euro.

Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 prima dell'entrata in vigore del Decreto 23/02/2023 potranno effettuare il conguaglio del 20% entro il termine di cui all'art.17 comma 3, lettera b) del DPR 07/12/2001 n. 435 e cioè entro il 30 novembre 2023.

IMPRESE GIÀ ISCRITTE

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 30 giugno 2023, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

SEZIONE: contribuente
MODALITÀ DI COMPILAZIONE: Indicare il codice fiscale dell'impresa, i dati anagrafici e di domicilio fiscale

SEZIONE: IMU ed altri tributi locali
MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
codice ente: UD
codice tributo: 3850
rateazione: non compilare
anno di riferimento: 2023
importo a debito: importo dovuto

Nota Bene: Si informa che dall’8 ottobre 2018 le Cciaa di Pordenone e Udine si sono unificate nell’unica Cciaa di Pordenone-Udine, che ha sede legale a Udine; si invita pertanto ad utilizzare UD sia per i versamenti dovuti da parte delle imprese con sede legale nell'ambito territoriale di Udine che per quelli dovuti da parte delle imprese con sede legale nell'ambito territoriale di Pordenone.

Saranno comunque considerati regolari i versamenti effettuati dalle imprese (sede e ul) ubicate nell’ambito territoriale di Pordenone con l’indicazione del cod. ente PN, ai sensi della nota del Ministero Sviluppo Economico prot.0154135 del 31 maggio 2016.

Il versamento può inoltre essere effettuato online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito » http://dirittoannuale.camcom.it/ (link esterno) utilizzando la funzione "calcola e paga".

Sulla base della normativa sopra citata, si ribadisce che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2023 sono le stesse dell’anno 2022 e anche la riduzione da applicare agli importi complessivi determinati sulla base del fatturato è la medesima del 2022, pari al 40%.

Si riportano, già ridotte e arrotondate, le misure fisse del diritto dovuto

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE SPECIALE
Tipologia d'impresa/società Costi
Imprese individuali euro 53,00
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero euro 66,00
Soggetti iscritti al REA euro 18,00
Società semplici agricole euro 60,00
Società semplici NON agricole euro 120,00
Società tra avvocati (D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 art.16) euro 120,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale

ATTENZIONE
Un’impresa individuale che ha una o più unità locali deve utilizzare per il calcolo del diritto dovuto gli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ciascuna unità locale, effettuando l’arrotondamento solo sul totale risultante. Esempio: nel caso in cui l’impresa individuale ha la sede e una sola unità locale l’importo dovuto è pari al euro 52,80 + 10,56 = 63,36, che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari a euro 63,00.

IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NELLA SEZIONE ORDINARIA

  • imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria versano un diritto annuale fisso pari a 120,00 euro per la sede legale, e un diritto di 24,00 euro per ciascuna unità locale. Gli importi sono già ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata.
  • tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotate nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno precedente.

Il diritto annuale da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall’impresa. L'ammontare del fatturato va ricavato dai quadri del modello IRAP 2023.

ATTENZIONE
Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 40% in base alla normativa sopra indicata - e successivamente arrotondati secondo il criterio individuato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 30.03.2009 (si veda la sezione » "Norme e modelli")

Aliquote in base al fatturato
fatturato aliquote
da euro a euro
0,00 100.000,00 euro 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 -- 0,001% (fino ad un max. di 40.000,00 euro)

UNITÀ LOCALI

  • le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 120,00 per ciascuna unità locale - importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata (l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali)
  • se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2023 e il cod.tributo 3850
  • le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a euro 66,00 (importo già ridotto del 40% sulla base della normativa sopra indicata).

ARROTONDAMENTI

Con la nota n.19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale, mentre nei calcoli intermedi per la sede e per le eventuali unità locali dovranno essere mantenuti cinque decimali. L'importo finale da versare alla Camera di Commercio va comunque espresso in unità di euro (per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite)

Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale sopra indicata e successiva nota del 29/12/2014 prot.0227775, entrambe disponibili nella sezione » "Norme e modelli"

 

A CHI RIVOLGERSI

Diritto annuale
Udine: 0432 273215 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381707 - dirittoannuale@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
04/01/2024 - 11:28