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Diritto annuale 2023

 

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AVVISO
31/01/2023 | Avviso di non adesione allo stralcio dei debiti iscritti a ruolo fino a 1000 euro e presa d’atto definizione agevolata
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PAGAMENTO ANNUALE DEL DIRITTO FISSO CAMERALE

È un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese.

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese al 1° gennaio di ogni anno, nonchè le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento.
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

  • le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2022 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività)
  • le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2023
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2022 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2023
  • le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2022
  • le start up innovative e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 26, co. 8 D.L. 18/10/12 n. 179).

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35 legge 449/97, collegata alla Finanziaria 1998), per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Si invita a porre attenzione ad eventuali richieste di iscrizioni ad annuari, registri e repertori o per prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, per le quali non vi è alcun obbligo di adesione e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto fisso camerale.

Il diritto annuale si versa entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi 2023: la modifica apportata all'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 della Legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha fissato al 30 giugno tale termine, trova applicazione anche per il diritto annuale 2023.

COSA FARE PER

Diritto annuale 2023
L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 e confermato nelle sue previsioni dalla Legge 124 del 07/08/2015 art.10 prevede che l’importo del diritto annuale di cui all’art.18 della legge 29 dicembre 1993 n.580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35%, per l’anno 2016, del 40% e a decorrere dall’anno 2017, del 50%”.

Vista la nota n. 0339674 del 11/11/2022 del Ministero per lo Sviluppo Economico emanata per l’applicazione dei contenuti della legge sopra richiamata, in cui vengono precisate le misure del diritto annuale da applicare alle imprese di nuova iscrizione dal 1°gennaio 2023, si riporta la seguente tabella riepilogativa (con gli importi già arrotondati)

Imprese di nuova iscrizione
Tipologia d'impresa/società Costi sede Costi u.l.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)
euro 100,00 euro 20,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese euro   44,00 euro 9,00
Società semplici agricole euro   50,00 euro 10,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero --- euro 55,00
Soggetti iscritti al REA euro   15,00 ---

Si precisa che il Ministero ha confermato il criterio attualmente in vigore per l’arrotondamento degli importi: l’arrotondamento all’euro va applicato sull’IMPORTO COMPLESSIVO dovuto dall’impresa.
Infatti in caso di iscrizione simultanea in sez.speciale di impresa individuale e una unità locale, l’importo dovuto sarà pari a euro 44,00 sede + euro 8,80 unità locale = 52,80 euro totale dovuto, arrotondato a 53,00 euro.

IMPRESE GIÀ ISCRITTE

Gli importi del diritto annuale dovuto per l’anno 2023 sono in via di definizione e verranno comunicati appena disponibili.

 

A CHI RIVOLGERSI

Diritto annuale
Udine: 0432 273215 - dirittoannuale@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381707 - dirittoannuale@pnud.camcom.it

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Data di Aggiornamento
31/01/2023 - 15:09