CCIAA

FAQ

Frequently Asked Questions

01 - Partecipazione assegnazione seggi in un solo settore
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio o dei seggi in un solo settore proponendo anche imprese che operano in altri settori, si devono considerare valide solo le imprese operanti nel settore di riferimento?
02 - Partecipazione assegnazione seggi in più settori di interesse
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio in più settori economici, tale organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse?
03 - Imprese con attività promiscua
Nel caso di imprese che svolgano attività promiscua, è fatto divieto alle organizzazioni e alle associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi?
04 - Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni
Organizzazioni diverse possono includere nei loro elenchi la stessa impresa?
05 - Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni apparentate
Nel caso di apparentamento di due organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?
06 - Imprese iscritte ad una associazione e all’organizzazione a cui aderisce l’associazione stessa
Nel caso in cui una associazione appartenente alla medesima organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l’una una ripartizione territoriale o settoriale dell’altra) abbia fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?
07 - Associazioni appartenenti alla medesima confederazione ma con organizzazioni provinciali differenti
Nel caso in cui due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale ma con una loro organizzazione provinciale abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?
08 - Operatività delle organizzazioni imprenditoriali nella circoscrizione provinciale
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla camera di commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente “l’attestazione che l’associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL”.
Un’organizzazione imprenditoriale, attraverso quali dati deve attestare la propria operatività nella circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio?

09 - Dichiarazione numero imprese - conteggio Unità locali
a) Le unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un’impresa avente sede nella medesima circoscrizione (alle quali corrisponderà un unico numero di iscrizione al Registro Imprese ed un unico numero REA) concorreranno a determinare la rappresentatività dell'organizzazione, cui l’impresa aderisce, solo per una unità oppure per il valore ottenuto sommando alla sede legale il numero delle unità locali?
b) Analogamente l’eventuale pluralità di unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un’impresa iscritta al Registro Imprese di altra Camera di commercio concorreranno a determinare la rappresentatività dell'organizzazione cui l’impresa aderisce per un valore pari a uno oppure per il valore pari al numero delle unità locali?

10 - Imprese prive di classificazione ATECO
Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO possono essere inserite nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. 156/2011?
11 - Calcolo imprese - unità locali con codice ATECO diverso dall’impresa
Le Organizzazioni imprenditoriali possono indicare nell’allegato B (elenco imprese associate) le unità locali dell’impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le stesse hanno un codice ATECO diverso dall’impresa?
12 - Conteggio singole aziende consorziate
Si chiede di sapere se la quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie
13 - Partecipazione delle associazioni all’attribuzione dei seggi del settore artigianato e cooperazione
Un’associazione che raggruppa le imprese artigiane o cooperative può partecipare alla ripartizione dei seggi dei soli settori artigianato e cooperazione includendo tutte le imprese ad essa associate?
14 - Piccole Imprese
A quale definizione di “Piccole Imprese” occorre fare riferimento qualora un’organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i settori Industria, Commercio e Agricoltura?
15 - Occupati - Società cooperative - soci prestatori d’opera
I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d’opera possono essere ricompresi nella dizione “soci prestatori d’opera” riportata nell’allegato A)?
16 - Calcolo unità lavorative - dipendenti a tempo determinato - resti
Nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, può essere ammessa l’approssimazione all’unità nel caso di “resti”?
17 - Calcolo unità lavorative - voucher
I “Buoni lavoro” (Voucher) possono essere considerati nel novero degli occupati di cui all’allegato A)?
18 - Numero degli occupati (lavoratori esclusi)
Ai fini dell’indicazione del numero degli occupati nelle imprese, nella definizione di dipendenti possono essere ricompresi i lavoratori co.co.co o interinali?
19 - Quota annuale di adesione
Al fine della dimostrazione del pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2021- 2022 possono considerarsi gli associati che negli anni 2021 e 2022 abbiano versato complessivamente l’equivalente di almeno una quota associativa?
20 - Imprese cessate
Se lo statuto dell’associazione prevede che l’adesione abbia durata biennale a decorrere dall’anno sociale di iscrizione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo, può accadere che un’impresa cessi pur continuando a restare associata per l’anno successivo. Quest’azienda può essere inserita nell’elenco di cui all’allegato B del decreto 156/2011?
21 - Imprese inattive
Le imprese inattive, in regola con i versamenti associativi, possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività?
22 – Imprese in fallimento/concordato fallimentare
Le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2022 possono essere incluse negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali?
23 - Irregolarità riscontrate in sede di controllo e rettifica dati
Nel caso in cui la Camera di commercio, in sede di controllo, riscontri delle irregolarità – caso specifico della ex CCIAA di Lodi che, con nota del 18 luglio 2014 ha chiesto di conoscere se, una volta riscontrata un’erronea imputazione di alcune imprese negli elenchi presentati dalle associazioni, le stesse possano inserire le imprese suddette nell’elenco pertinente al settore di loro appartenenza – spetterà alla stessa camera di commercio comunicare all’organizzazione interessata tali discordanze per consentirne l’eventuale rettifica?

 

 

 

 01 - Partecipazione assegnazione seggi in un solo settore
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio o dei seggi in un solo settore proponendo anche imprese che operano in altri settori, si devono considerare valide solo le imprese operanti nel settore di riferimento?
Risposta: Sì. L’organizzazione imprenditoriale che concorre all’assegnazione di uno o più seggi in un solo settore, deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore, identificate sulla base del codice ATECO 2007. Non si possono quindi segnalare le imprese operanti in altri settori.
D.M. n. 156/2011, articolo 9, comma 2, lettera a)

 02 - Partecipazione assegnazione seggi in più settori di interesse
Nel caso in cui un’organizzazione imprenditoriale partecipi all’assegnazione del seggio in più settori economici, tale organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse?
Risposta: Sì. L’organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore di proprio interesse (plichi separati).
Al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è quindi possibile utilizzare da parte di una stessa associazione la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi.
D.M. n. 156/2011, articolo 2, comma 5, ultimo periodo e circolare MISE 0217427 del 16/11/2011.

 03 - Imprese con attività promiscua
Nel caso di imprese che svolgano attività promiscua, è fatto divieto alle organizzazioni e alle associazioni di categoria di utilizzare la stessa impresa in due settori diversi?
Risposta: L’organizzazione imprenditoriale può includere nell’elenco imprese che svolgono più attività, purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono. Tali imprese possono essere incluse, in alternativa, in elenchi utili per l’ottenimento di seggi di altri settori nei quali ovviamente opera l’impresa. Al fine di evitare la duplicazione delle imprese non è possibile quindi, utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all’assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa associazione.
Non è vietato, invece, che due diverse associazioni cui la stessa impresa con attività promiscua aderisce, la includano ciascuna in un elenco diverso di un settore in cui comunque l’impresa operi.
D.M. n. 156/2011, articolo 2, comma 5, ultimo periodo e circolare MISE 0217427 del 16/11/2011- 3.4

 04 - Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni
Organizzazioni diverse possono includere nei loro elenchi la stessa impresa?
Risposta: Sì. Il comma 3 dell’articolo 12 della legge 580/93 fa salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e precisa che in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il principio della libertà associativa è ribadito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese.
Tale disposizione consente quindi a due o più associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa regolarmente iscritta ad entrambe purché abbia pagato distintamente ad esse la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennio. Possono quindi includerla negli elenchi delle imprese iscritte, prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del consiglio.
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5

 05 - Imprese iscritte a più organizzazioni o associazioni apparentate
Nel caso di apparentamento di due organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?
Risposta: Si ritiene che in relazione al principio di libertà associativa, anche nel caso di apparentamento di due o più organizzazioni o associazioni che abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa possa essere conteggiata più volte. Potranno quindi essere prese in considerazione tutte le imprese validamente e disgiuntamente dichiarate dalle singole organizzazioni o associazioni apparentate, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse.
Non possono essere considerati apparentamenti validi invece, quelli fra organizzazioni riconducibili a diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa o, quanto meno, vanno in tal caso escluse tutte le duplicazioni.
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.6

 06 - Imprese iscritte ad una associazione e all’organizzazione a cui aderisce l’associazione stessa
Nel caso in cui una associazione appartenente alla medesima organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l’una una ripartizione territoriale o settoriale dell’altra) abbia fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?
Risposta: No. Nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un’associazione appartenente in quanto tale alla stessa organizzazione (quando cioè le due organizzazioni siano l’una una ripartizione territoriale o settoriale dell’altra) non potrà essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione.
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011 - 3.5

 07 - Associazioni appartenenti alla medesima confederazione ma con organizzazioni provinciali differenti
Nel caso in cui due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale ma con una loro organizzazione provinciale abbiano fra i propri iscritti la stessa impresa, tale impresa può essere conteggiata più volte?
Risposta: No. Al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale differente, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.
Nota MISE 0225073 del 22/12/2014

 08 - Operatività delle organizzazioni imprenditoriali nella circoscrizione provinciale
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) del D.M. 156/2011, le organizzazioni imprenditoriali devono far pervenire alla camera di commercio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente “l’attestazione che l’associazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione, oppure che è rappresentata nel CNEL” Un’organizzazione imprenditoriale, attraverso quali dati deve attestare la propria operatività nella circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio?
Risposta: Ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera a) del D.M. 156/2011, le organizzazioni di categoria devono presentare un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema dell’allegato A, contenente tra l’altro “le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all’ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all’attività svolta nella circoscrizione…”.
L’operatività dell’organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali dei servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale (es. prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio, etc,).
L’organizzazione deve inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l’ampiezza e la diffusione delle sue strutture operative anche, per esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l’esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività.
Nota MISE 39351 del 07/03/2014

 09 - Dichiarazione numero imprese - conteggio Unità locali
a) Le unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un’impresa avente sede nella medesima circoscrizione (alle quali corrisponderà un unico numero di iscrizione al Registro Imprese ed un unico numero REA) concorreranno a determinare la rappresentatività dell'organizzazione, cui l’impresa aderisce, solo per una unità oppure per il valore ottenuto sommando alla sede legale il numero delle unità locali?
b) Analogamente l’eventuale pluralità di unità locali ubicate nella circoscrizione della Camera di Commercio e appartenenti ad un’impresa iscritta al Registro Imprese di altra Camera di commercio concorreranno a determinare la rappresentatività dell'organizzazione cui l’impresa aderisce per un valore pari a uno oppure per il valore pari al numero delle unità locali?
Risposta:L'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla Camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l’altro, “il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione".
L'art. 1, comma 1, lett. f), dello stesso decreto definisce il numero delle imprese come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative".
Alla luce di tali norme l’organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all’assegnazione dei seggi del Consiglio della Camera di Commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all’organizzazione stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.
Pertanto, l’organizzazione potrà dichiarare e riportare nell’Allegato B allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.
b) Analogamente l’organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell’Allegato B anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell’organizzazione di categoria stessa a norma di Statuto, iscritte nel Registro Imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del Consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione (Nota MISE 0067049 del 16/03/2012).
D.M. n. 156/2011 - Nota MISE 0067049 del 16/03/2012

 10 - Imprese prive di classificazione ATECO
Le imprese che risultano prive di classificazione ATECO possono essere inserite nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. 156/2011?
Risposta: No. Il codice ATECO dell’impresa è uno degli elementi che devono essere forniti dall’associazione di categoria all’interno del modello B, allegato al decreto ministeriale n. 156 del 2011 e serve alla camera di commercio al fine di verificare la corretta attribuzione di quell’impresa all’interno del settore economico per il quale si intende concorrere all’assegnazione dei seggi.
Circolare MISE 0217427 del 16/11/2011

 11 - Calcolo imprese - unità locali con codice ATECO diverso dall’impresa
Le Organizzazioni imprenditoriali possono indicare nell’allegato B (elenco imprese associate) le unità locali dell’impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le stesse hanno un codice ATECO diverso dall’impresa?
Risposta: Sì. L’organizzazione ai fini dell’assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l’impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento: nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l’organizzazione a cui la stessa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori, utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.
L’organizzazione potrà utilizzare l’impresa o unità locale con riferimento al settore nel quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici.
Al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l’assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito dall’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.M. n. 156/2011.
L’organizzazione potrà scegliere di utilizzare un’impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell’assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l’impresa stessa svolge attività prevalente.
Nota MISE 0176648 del 13/08/2012

 12 - Conteggio singole aziende consorziate
Si chiede di sapere se la quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie.
Risposta: No. L’organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell’ultimo biennio almeno una quota associativa all’organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

 13 - Partecipazione delle associazioni all’attribuzione dei seggi del settore artigianato e cooperazione
Un’associazione che raggruppa le imprese artigiane o cooperative può partecipare alla ripartizione dei seggi dei soli settori artigianato e cooperazione includendo tutte le imprese ad essa associate?
Risposta: Al fine di evitare duplicazioni:

a

  1. le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell’agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
  2. le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri dei rispettivi settori (art. 4 comma 1 D.M 155/2011).

All’organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l’impresa con attività promiscua, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni.
L’organizzazione potrà utilizzare per concorrere all’assegnazione del seggio dell’artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un’impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).
L’impresa che opera esclusivamente nei settori credito e assicurazioni, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all’assegnazione dei rispettivi settori e non per i settori artigianato o cooperazione.
D.M 155/2011 - Nota MISE 0067049 del 16/03/2012

 14 - Piccole Imprese
A quale definizione di “Piccole Imprese” occorre fare riferimento qualora un’organizzazione imprenditoriale intenda partecipare anche all’assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese per i settori Industria, Commercio e Agricoltura?
Risposta: A tal proposito occorrerà fare riferimento alla definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. 1) del DM 156/2011, che indica: per il settore industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati; per il settore Commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; per il settore Agricoltura, i coltivatori diretti di cui all’art. 2083 del Codice civile.

 15 - Occupati - Società cooperative - soci prestatori d’opera
I soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d’opera possono essere ricompresi nella dizione “soci prestatori d’opera” riportata nell’allegato A)?
Risposta: Sì. Il socio prestatore d’opera partecipa alla cooperativa conferendo un’attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La prestazione dell’attività, definita in senso ampio “lavorativa”, è il presupposto per l’inserimento all’interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivati dal contratto di società e non di contratto di lavoro. Pertanto, i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d’opera potranno essere inseriti nella categoria “soci prestatori d’opera”.
Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 2

 16 - Calcolo unità lavorative - dipendenti a tempo determinato - resti
Nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, può essere ammessa l’approssimazione all’unità nel caso di “resti”?
Risposta: Sì. Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione e quindi ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera. Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.
Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
(Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro).
Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 4 - D.M 18/04/2005 G.U del 12/10/2005 n. 238

 17 - Calcolo unità lavorative - Voucher
I “Buoni lavoro” (Voucher) possono essere considerati nel novero degli occupati di cui all’allegato A)?
Risposta: No. I Voucher rappresentano una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite “accessorie”, che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuario, per tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante “buoni lavoro” (voucher).
Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria “dipendenti” per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto con le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa.
Nota MISE 0176648 del 13/08/2012 - punto 7

 18 - Numero degli occupati (lavoratori esclusi)
Ai fini dell’indicazione del numero degli occupati nelle imprese, nella definizione di dipendenti possono essere ricompresi i lavoratori co.co.co o interinali?
Risposta: No “tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare, i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operati a tempo pieno, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori stagionali, i lavoratori con contratto di formazione lavoro, i lavoratori con contratto a termine, i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, i soci di cooperativa iscritti nei libri paga, gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione. Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari”.
Nota All. A DM 156/2011

 19 - Quota annuale di adesione
Al fine della dimostrazione del pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2021- 2022 possono considerarsi gli associati che negli anni 2021 e 2022 abbiano versato complessivamente l’equivalente di almeno una quota associativa?
Risposta: Sì. Al fine del calcolo della rappresentatività di un'associazione che intende partecipare all'assegnazione dei seggi nel nuovo consiglio camerale le stesse possono dichiarare unicamente le imprese iscritte a norma dello statuto dell'organizzazione imprenditoriale e per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.
Nota MISE 1212115 del 24 maggio 2012

 20 - Imprese cessate
Se lo statuto dell’associazione prevede che l’adesione abbia durata biennale a decorrere dall’anno sociale di iscrizione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo, può accadere che un’impresa cessi pur continuando a restare associata per l’anno successivo. Quest’azienda può essere inserita nell’elenco di cui all’allegato B del decreto 156/2011?
Risposta: No. Se per cessazione si intende che l’impresa non è più registrata (ovvero iscritta/annotata) al Registro Imprese al 31/12/2022, la stessa non va inserita nell’elenco.

 21 - Imprese inattive
Le imprese inattive, in regola con i versamenti associativi, possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività?
Risposta: No. Le organizzazioni non possono utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel REA il codice ATECO corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.
Nota MISE 0199824 del 15/10/2015, Nota MISE 39351 del 07/03/2014

 22 - Imprese in fallimento/concordato fallimentare
Le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2022 possono essere incluse negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali?
Risposta: le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa ai sensi dell’art. 104 l.f. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), che dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un’attività d’impresa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice ATECO, dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali. Premesso quanto sopra:

  • le imprese che risultano in fallimento al 31/12/2022, per le quali non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio dell’impresa, non possono essere utilizzate dalle organizzazioni imprenditoriali per l’inserimento negli elenchi;
  • le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31/12/2022 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti etc.) in cui l’attività d’impresa è comunque esercitata, le imprese possono essere incluse negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.
Nota MISE 0199824 del 15/10/2015

 23 - Nel caso in cui la Camera di commercio, in sede di controllo, riscontri delle irregolarità – caso specifico della ex CCIAA di Lodi che, con nota del 18 luglio 2014 ha chiesto di conoscere se, una volta riscontrata un’erronea imputazione di alcune imprese negli elenchi presentati dalle associazioni, le stesse possano inserire le imprese suddette nell’elenco pertinente al settore di loro appartenenza – spetterà alla stessa camera di commercio comunicare all’organizzazione interessata tali discordanze per consentirne l’eventuale rettifica?
Si chiede di sapere se la quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie.
Risposta: Qualora in base ai controlli effettuati nello svolgimento dell’attività istruttoria le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice Ateco al settore per il quale l’organizzazione intende partecipare, non corretta estrapolazione delle imprese artigiane e cooperative etc.) dovranno comunicare all’organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 5 del D.M 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.” (Nota MISE 39157 del 07/03/2014).
Nel caso illustrato dalla ex CCIAA di Lodi nella nota del 18 luglio 2014, alcune organizzazioni imprenditoriali avevano incluso negli elenchi, o imprese che non avevano la qualifica artigiana o, se pure artigiane, imprese con codice Ateco non riconducibile ai settori economici dell’agricoltura, dell’industria, del commercio o degli altri settori.
Come chiarito da Unioncamere con lettera del 21/07/2014, la richiesta di rettifica avanzata dal responsabile del procedimento non può condurre le associazioni interessate fino alla modifica degli altri elenchi presentati dalle stesse associazioni di categoria per includervi quelle imprese che, per errore, erano state incluse negli elenchi trasmessi per ottenere l’assegnazione dei seggi dell’artigianato.
Le associazioni per le quali sono stare riscontrate le irregolarità, devono rettificare unicamente i dati con esclusivo riferimento alla dichiarazione e all’elenco delle imprese associate per il settore in ordine al quale la Camera di commercio ha accertato le irregolarità.

 

A CHI RIVOLGERSI

I soci prestatori ammessi alla procedura concorsuale di “Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli - Soc. Cooperativa” devono fare riferimento a

Camera di commercio Venezia Giulia
Francesco Auletta - 040 6701281 6701400

I soci prestatori ammessi alla procedura concorsuale di “Coopca-Società Cooperativa Carnica di Consumo” devono fare riferimento a

Camera di commercio Pordenone-Udine
Martina Urbani - 0432 273224

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03/05/2023 - 12:52