Mediaconciliazione approfondimenti
PRINCIPI
- criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda.
- la mediazione può proseguire solo con il consenso delle parti raccolto nel primo incontro.
- solo la partecipazione al primo incontro è condizione di procedibilità.
- gratuità del primo incontro in caso di mancato accordo, ad eccezione delle spese di avvio della procedura.
- obbligo dell’assistenza tecnica dell’avvocato, nelle materie obbligatorie.
CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE
- informativa: all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile
- volontarietà: la presenza agli incontri conciliativi è frutto di una valutazione in termini di convenienza e di opportunità dei protagonisti e non di imposizione
- riservatezza: le dichiarazioni o informazioni date dalle parti nel procedimento di mediazione sono riservate e le stesse non possono essere utilizzate in ogni successivo ed eventuale giudizio, salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni
- informalità: il procedimento di mediazione si svolge senza formalità
- concentrazione e oralità: la semplicità del procedimento consente di ridurre al massimo i tempi del confronto, privilegia la comunicazione diretta tra le parti e il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi dalla data del deposito della domanda
- economicità: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e, per quanto riguarda l’imposta di registro il verbale di accordo è esente entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente; inoltre alle parti che corrispondono l’indennità prevista del servizio di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato alla indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà. Ai fini del credito di imposta deve esserci piena corrispondenza tra la/e parte/i della mediazione e il soggetto intestatario della fattura; diversamente il credito di imposta non è attribuibile
- prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta
- non vincolatività: il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia potendo anche formulare una proposta di conciliazione, che egli farà ogni volta che le parti gliene faranno concorde richiesta, informando le stesse relativamente alle conseguenze negative in merito alle spese processuali di un eventuale giudizio successivo
- efficacia esecutiva del verbale di accordo: l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, qualora gli stessi attestino e certifichino la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con il decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico
- conseguenze in caso di mancata partecipazione all’incontro: dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del cpc; inoltre è previsto che il giudice, chiamato a giudicare sulla stessa controversia, condanni la parte costituita che nelle mediazioni obbligatorie non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
NORMATIVA
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss.mm.ii.
- D.M. 18 ottobre 2010, n.180 e ss.mm.ii.
- Legge 9 agosto 2013, n. 98 ripristina la mediazione obbligatoria a partire dal 20.9.2013
- Consiglio di Stato Sentenza n. 5230 del 17/11/2015
- T.A.R. Lazio Roma Sentenza n. 3989 del 01/04/2016
- L. 14 settembre 2011, n. 148
- Circolare Ministero della Giustizia 20/12/2011
- Circolare Ministero della Giustizia 12/11/2012
- Circolare Ministero della Giustizia 15/11/2013
- Circolare Ministero della Giustizia 27/11/2013
- Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ha introdotto dal 20 marzo 2010, nelle controversie civili e commerciali, la mediazione finalizzata alla conciliazione.
- La normativa fa salva l'applicazione delle disposizioni che già disciplinano i procedimenti obbligatori di conciliazione (vedi: conciliazione ordinaria).
- L’Organismo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, è iscritto al numero 26 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia dal 19.03.2008.
A CHI RIVOLGERSI
Conciliazione e arbitrato
Udine: 0432 273263 273824 - conciliazione@pnud.camcom.it
Responsabile: Rosa Mossenta
Responsabile dell'organismo di mediazione: Cristiana Basso
Pordenone: 0434 381258 - conciliazione@pnud.camcom.it
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Data di Aggiornamento
09/05/2024 - 11:46