Carburanti e Ambiente

Sanzioni e Recuperi privati e gestori

AVVISO

26/09/2023 | Sconto carburanti in vigore dal 1° ottobre 2023
FASCIA 0: Benzina 0,34 EUR/L - Diesel 0,25 EUR/L
FASCIA 1: Benzina 0,24 EUR/L - Diesel 0,15 EUR/L
FASCIA 2: Benzina 0,17 EUR/L - Diesel 0,11 EUR/L

È previsto un ulteriore sconto di 5 centesimi per auto ibride.

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DESTINATARI

Gli utenti devono prendere appuntamento nella provincia di appartenenza

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NON VENGONO AMMESSI UTENTI SENZA APPUNTAMENTO.

mattina: da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 12:30
pomeriggio: lunedì, martedì e giovedì dalle 14:30 alle 16:30

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L’intestatario della tessera carburanti deve:

  • richiedere e verificare la corrispondenza dei litri erogati con quanto riportato dallo scontrino emesso dai POS
  • segnalare il venir meno dell'intestazione o della titolarità del diritto di usufrutto del mezzo, lo smarrimento, il furto o la distruzione della tessera, o del mezzo, entro 15 giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo
  • segnalare la variazione di residenza (entro 15 giorni dall'evento)

È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 100,00, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:

  1. effettui un rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della L.R. 14/2010;
  2. utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario, titolare di diritto di usufrutto o titolare di locazione finanziaria o leasing del mezzo;
  3. utilizzi l’identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
  4. utilizzi senza titolo l’identificativo altrui.

È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 200,00 colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.

Il gestore dell'impianto non può:

  • effettuare il rifornimento su un mezzo diverso rispetto a quello risultante dalla tessera. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da euro 75,00 a euro 150,00 per ogni rifornimento irregolarmente effettuato.
  • la sanzione è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
  • è soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui sopra.
  • la sanzione non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza o di sede in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4.

Il gestore deve:

  • memorizzare a fine giornata sul pos i dati relativi ai quantitativi di benzine vendute a un prezzo diverso da quello ridotto e provvedere al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico.
    • La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
    • È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
    • È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
    • Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
    • Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
  • rilevare tramite pos il quantitativo di benzine o gasolio a prezzo ridotto all'atto del rifornimento e rilasciare lo scontrino all'atto del rifornimento.

COSA FARE PER

Nel caso in cui gli organi di vigilanza accertino le infrazioni di cui sopra, vengono notificati ai soggetti responsabili gli estremi della violazione stessa, l'importo della relativa sanzione e l'Autorità a cui ricorrere.
In assenza di pagamento liberatorio, l'organo accertatore trasmette all'autorità competente il rapporto con il verbale riguardante la contestazione.

Procedure, tempi e ricorsi 
Il trasgressore ha due possibilità:

  • può pagare la sanzione prevista per la violazione commessa, purché ciò avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notifica; qualora provveda a pagare nei termini, non può più proporre ricorso.
    Il pagamento va effettuato, solo per i residenti nel territorio della ex provincia di Udine, con PAGAMENTO SPONTANEO all'indirizzo » https://pagamentionline.camcom.it/... (link esterno) selezionando la voce "Rilascio tessere", inserendo le informazioni richieste (causale, dati anagrafici del pagante e numero del verbale)
  • se ritiene di avere a sua difesa elementi per disconoscere l'accertamento, può far pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notifica scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere ascoltato; dopo aver presentato lo scritto difensivo, il trasgressore può comunque decidere per il pagamento liberatorio della sanzione amministrativa entro i sessanta giorni previsti. In questo caso l'autorità competente, sentiti gli interessati (qualora sia stato richiesto) esamina gli scritti difensivi e la documentazione allegata e fa considerazioni circa la fondatezza dell'accertamento eseguito. Ne consegue l'emissione di ordinanza motivata che può essere
    • di archiviazione, qualora sia riconosciuto infondato l'accertamento
    • di ingiunzione di pagamento della sanzione e delle relative spese

      In caso di ordinanza ingiuntiva l'interessato ha due possibilità:
    • pagare entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione la somma indicata
    • Presentare ricorso in opposizione all'autorità giurisdizionale competente entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione

L'interessato può proporre ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione dell'autorità giurisdizionale competente. Qualora non sia stato proposto nessun ricorso e non venga effettuato il pagamento della sanzione imposta dall'ordinanza, l'organo della CCIAA competente procede all'iscrizione a ruolo dei morosi tramite l'ufficio competente dell'Amministrazione Finanziaria.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Residenti nel territorio della ex provincia di Udine

  • con PAGAMENTO SPONTANEO all'indirizzo » https://pagamentionline.camcom.it/... (link esterno) selezionando la voce "Rilascio tessere", inserendo le informazioni richieste (causale e dati anagrafici del pagante) e l’importo.

ALLEGATI

MODULISTICA

 

A CHI RIVOLGERSI

Agevolazioni delegate
(Carburanti agevolati)
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi. Dalle ore 09:00 alle 10:30 risponde un operatore)
Udine: 0432 273111 - benzine.ud@pnud.camcom.it
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi. Dalle ore 08:30 alle 10:30 risponde un operatore)
Pordenone - Via della Motta, 9/c: 0434 3811 - benzine.pn@pnud.camcom.it
Tolmezzo - Via Carducci, 22 - 33028 Tolmezzo (UD): 0433 41063

Orario di apertura al pubblico
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Data di Aggiornamento
10/04/2024 - 12:39