Istruzioni comunicazione PEC degli amministratori delle società
Il D.L. 31/10/2025, n. 159 ha introdotto novità riguardo all’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Registro delle Imprese, rispetto a quanto già stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.
CAMBIAMENTI NORMATIVI E DATA DI EFFICACIA
- l’articolo 13 del D.L. 159/2025 ha modificato l'Articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012, limitando l'obbligo, che inizialmente (dall'1.1.2025) era in capo a tutti gli amministratori di qualsiasi impresa costituita in forma societaria
- la modifica ha sostituito le parole "nonché agli amministratori" con "nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione"
SOGGETTI OBBLIGATI E SOCIETÀ INTERESSATE
- l'obbligo si applica agli amministratori di società di capitali (srl, spa, sapa), anche consortili e società cooperative
- i soggetti specificamente obbligati a comunicare il domicilio digitale (PEC) sono:
- l'Amministratore Unico
- l'Amministratore/i delegato/i
- il Consigliere/i delegato/i e il/i Consigliere/i con poteri
- in mancanza delle figure precedenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. (Se il Presidente del CdA ha poteri delegati, è comunque tenuto all'adempimento in quanto è un "amministratore delegato")
- l'obbligo si estende anche:
- ai componenti del consiglio di sorveglianza (con poteri o, in mancanza, il presidente) e ai componenti del consiglio di amministrazione (con poteri o, in mancanza, il presidente) nelle società per azioni che adottano rispettivamente il sistema dualistico o monistico
SOGGETTI NON OBBLIGATI O NON PIÙ OBBLIGATI
- L'obbligo non è più applicabile a:
- Società di persone
- Non sono soggetti all'obbligo:
- coloro che assumono cariche diverse da quelle indicate nella norma. Sono quindi esclusi dall’obbligo i semplici consiglieri, i semplici amministratori, e i liquidatori, questi ultimi precedentemente ritenuti obbligati
- gli amministratori di S.r.l. se l'amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente o congiuntamente (art. 2475 co. 3 c.c.)
- amministratori di consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, ecc.
REGOLE PER IL DOMICILIO DIGITALE
- il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società per cui viene effettuata la comunicazione
- il domicilio digitale non può coincidere con quello di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel Registro Imprese
- eccezione: Se l'amministratore è anche un imprenditore individuale, può indicare come proprio domicilio digitale quello iscritto per la propria impresa individuale
- se un soggetto svolge l'incarico per più imprese, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse
MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE
- Nuove nomine/Costituzioni
- la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina alle suddette cariche sociali o della costituzione della società
- in caso di mancata comunicazione, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione, in assenza della quale l'iscrizione verrà rifiutata
- Amministratori già iscritti (al 31/10/2025)
- tutti i soggetti obbligati già iscritti al 31/10/2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025
- i soggetti obbligati già iscritti che in precedenza avevano comunicato come proprio domicilio digitale quello dell'impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale entro 31 dicembre 2025
DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO
- la sola comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati all'adempimento è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo
- la comunicazione del domicilio digitale (anche per gli amministratori obbligati) sconta i costi ordinari se presentata contestualmente a domande di iscrizione di atti costitutivi, nomine, conferme/rinnovi o altre domande
- la comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte di soggetti non obbligati (o per coloro che rivestono cariche diverse da quelle obbligate) è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo
SANZIONI
L'articolo 13, comma 4 del D.L. 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.
Nota bene
- le indicazioni fornite sono suscettibili di revisione qualora il decreto-legge n. 159/2025 dovesse essere convertito in legge con l'introduzione di modifiche al testo originario
- i soggetti non più obbligati all’adempimento (amministratori delle società di persone e amministratori e consiglieri semplici di società di capitali) qualora inviassero pratiche per modificare le informazioni sui domicili digitali già comunicati le stesse saranno assoggettate agli ordinari importi per i diritti di segreteria e imposta di bollo
A CHI RIVOLGERSI
Registro Imprese
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane)
Udine: 0432 273267 - registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381710 - registro.imprese.pn@pnud.camcom.it
Orario di apertura al pubblico
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