Registro Imprese

Istruzioni comunicazione PEC degli amministratori delle società

Il D.L. 31/10/2025, n. 159 ha introdotto novità riguardo all’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Registro delle Imprese, rispetto a quanto già stabilito dalla Legge di Bilancio 2025.

CAMBIAMENTI NORMATIVI E DATA DI EFFICACIA

  • l’articolo 13 del D.L. 159/2025 ha modificato l'Articolo 5, comma 1, del D.L. 179/2012, limitando l'obbligo, che inizialmente (dall'1.1.2025) era in capo a tutti gli amministratori di qualsiasi impresa costituita in forma societaria
  • la modifica ha sostituito le parole "nonché agli amministratori" con "nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione"

SOGGETTI OBBLIGATI E SOCIETÀ INTERESSATE

  • l'obbligo si applica agli amministratori di società di capitali (srl, spa, sapa), anche consortili e società cooperative
  • i soggetti specificamente obbligati a comunicare il domicilio digitale (PEC) sono:
    • l'Amministratore Unico
    • l'Amministratore/i delegato/i
    • il Consigliere/i delegato/i e il/i Consigliere/i con poteri
    • in mancanza delle figure precedenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. (Se il Presidente del CdA ha poteri delegati, è comunque tenuto all'adempimento in quanto è un "amministratore delegato")
  • l'obbligo si estende anche:
    • ai componenti del consiglio di sorveglianza (con poteri o, in mancanza, il presidente) e ai componenti del consiglio di amministrazione (con poteri o, in mancanza, il presidente) nelle società per azioni che adottano rispettivamente il sistema dualistico o monistico

SOGGETTI NON OBBLIGATI O NON PIÙ OBBLIGATI

  • L'obbligo non è più applicabile a:
    • Società di persone
  • Non sono soggetti all'obbligo:
    • coloro che assumono cariche diverse da quelle indicate nella norma. Sono quindi esclusi dall’obbligo i semplici consiglieri, i semplici amministratori, e i liquidatori, questi ultimi precedentemente ritenuti obbligati
    • gli amministratori di S.r.l. se l'amministrazione è affidata a più persone disgiuntamente o congiuntamente (art. 2475 co. 3 c.c.)
    • amministratori di consorzi, contratti di rete, GEIE, associazioni, fondazioni, ecc.

REGOLE PER IL DOMICILIO DIGITALE

  • il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore non può coincidere con il domicilio digitale della società per cui viene effettuata la comunicazione
  • il domicilio digitale non può coincidere con quello di qualsiasi altra società/impresa iscritta nel Registro Imprese
  • eccezione: Se l'amministratore è anche un imprenditore individuale, può indicare come proprio domicilio digitale quello iscritto per la propria impresa individuale
  • se un soggetto svolge l'incarico per più imprese, può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna di esse

MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE

  1. Nuove nomine/Costituzioni
    • la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina alle suddette cariche sociali o della costituzione della società
    • in caso di mancata comunicazione, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione, in assenza della quale l'iscrizione verrà rifiutata
  2. Amministratori già iscritti (al 31/10/2025)
    • tutti i soggetti obbligati già iscritti al 31/10/2025 devono comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31 dicembre 2025
    • i soggetti obbligati già iscritti che in precedenza avevano comunicato come proprio domicilio digitale quello dell'impresa sono obbligati a presentare la modifica del proprio domicilio digitale entro 31 dicembre 2025

DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

  • la sola comunicazione/variazione del domicilio digitale da parte degli amministratori obbligati all'adempimento è esente dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo
  • la comunicazione del domicilio digitale (anche per gli amministratori obbligati) sconta i costi ordinari se presentata contestualmente a domande di iscrizione di atti costitutivi, nomine, conferme/rinnovi o altre domande
  • la comunicazione/variazione/cessazione del domicilio digitale da parte di soggetti non obbligati (o per coloro che rivestono cariche diverse da quelle obbligate) è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo

SANZIONI

L'articolo 13, comma 4 del D.L. 159/2025 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi indicati.

Nota bene

  • le indicazioni fornite sono suscettibili di revisione qualora il decreto-legge n. 159/2025 dovesse essere convertito in legge con l'introduzione di modifiche al testo originario
  • i soggetti non più obbligati all’adempimento (amministratori delle società di persone e amministratori e consiglieri semplici di società di capitali) qualora inviassero pratiche per modificare le informazioni sui domicili digitali già comunicati le stesse saranno assoggettate agli ordinari importi per i diritti di segreteria e imposta di bollo

 

A CHI RIVOLGERSI

Registro Imprese
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane)
Udine: 0432 273267 - registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381710 - registro.imprese.pn@pnud.camcom.it

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