Obbligo PEC per gli amministratori delle società
AVVISO
20/06/2025 | Domicilio digitale dell’amministratore di società: nessun termine al 30 giugno 2025.
Come confermato nella nota Unioncamere del 2 aprile scorso, diversamente da quanto rappresentato in alcuni articoli di stampa e campagne pubblicitarie, non sussiste alcun termine al 30 giugno 2025 né è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative per i soggetti che - alla data del 1 gennaio 2025 - rivestivano la carica di amministratori di imprese costituite in forma societaria che non provvedano, entro tale data, ad iscrivere il proprio domicilio digitale ai sensi dell’art. 1, comma 860, L. 207/2024. Tale disposizione di legge, infatti, nulla dispone al riguardo.
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La legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 - pubblicata nel supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 - con l’art. 1, comma 860 - ha introdotto l’obbligo per gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, di dotarsi di un proprio domicilio di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Registro delle Imprese.
Questa disposizione si aggiunge alle norme già vigenti che avevano già reso obbligatorio per le società e le imprese individuali la comunicazione al Registro delle Imprese di un proprio domicilio di posta elettronica certificata.
Pertanto per le società costituite dal 1° gennaio 2025, nelle richieste di iscrizione degli atti costitutivi dovrà essere indicato, oltre alla PEC della società, anche il domicilio di posta elettronica certificata di ogni amministratore.
APPROFONDIMENTI
» Istruzioni da adottare dal 03 aprile 2025 per la comunicazione
A CHI RIVOLGERSI
Registro Imprese
(Contatti telefonici attivi da lunedì a venerdì, festivi esclusi, dalle ore 11:30 alle 12:30 per problematiche complesse registro imprese e albo imprese artigiane)
Udine: 0432 273267 - registro.imprese.ud@pnud.camcom.it
Pordenone: 0434 381710 - registro.imprese.pn@pnud.camcom.it
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