Fare impresa

Costituzione Start up innovative

AVVISO
13/09/2021 | Gli atti costitutivi e gli statuti delle società start-up innovative già costituite nella forma di srl con modello standard ministeriale e sottoscrizioni digitali ex art. 24 e 25 del Codice dell'Amministrazione digitale restano VALIDI ed EFFICACI
Con la Legge di conversione n.108 del 29/07/2021 del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, è stato introdotto l'articolo 39-septies, il quale al comma 1 sancisce quanto segue: "Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10 -bis , del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel registro delle imprese.

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07/04/2021 | Sospesa la costituzione e modificazione statutaria delle start up innovative nella forma di srl con modello standard ministeriale e sottoscrizioni digitali ex art. 24 e 25 del Codice dell’Amministrazione digitale
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2643/2021 pubblicata il 29/03/2021, ha annullato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/02/2016 e il Decreto Direttoriale 01/07/2016 che dettavano le regole del modello standard e disciplinavano le verifiche degli uffici del registro delle imprese su tali atti, firmati digitalmente in base agli artt 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Per effetto della Sentenza ed in attesa di nuove disposizioni normative, sono sospese tutte le attività di assistenza per la costituzione e modificazione statutaria delle start –up innovative, predisposte con le modalità di cui ai richiamati decreti.

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La Start up innovativa ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

REQUISITI

  • È costituita con la forma giuridica di società di capitali (anche in forma cooperativa)
  • Ha come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • Le azioni societarie, o le quote rappresentative del capitale sociale, non sono quotate su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione
  • È costituita da non più di 60 mesi
  • Ha sede principale in Italia oppure in uno Stato membro dell’UE o EEA (spazio economico europeo) ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • Presenta un valore totale della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato, non superiore a 5 milioni di euro
  • Non distribuisce e non ha distribuito utili
  • Non è costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda
  • Possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:
    • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
    • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
    • un brevetto registrato (privativa industriale) afferente a oggetto sociale e attività dell’impresa.

APPROFONDIMENTI
Se vuoi costituirti come Start up innovativa: consulta la voce Startup su SARI, piattaforma online della Camera di commercio, dove troverai gli adempimenti da iscrivere e comunicare al Registro Imprese e le loro modalità di deposito (» vai alla pagina)

 

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Data di Aggiornamento
07/12/2022 - 11:57